Lo Statuto

Di seguito pubblichiamo, ad uso dei Soci, lo Statuto dell’Associazione “Maestà del Ponte – APS”

TITOLO I – Costituzione, Finalità, Durata

Art. 1 – Costituzione, Denominazione e Sede

Sulla base del principio di sussidiarietà di cui all’art.118 quarto comma della Costituzione, in conformità al Codice civile, alla legge 106/2016 e al Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n.117, è costituita un’Associazione di Promozione Sociale, che assume la denominazione di “Maestà del Ponte – APS”. L’acronimo APS e la denominazione Associazione di Promozione Sociale possono essere usati solo se l’Associazione è iscritta nella sezione “Associazioni di Promozione Sociale” del Registro Unico Nazionale degli Enti del Terzo Settore (RUNTS). L’Associazione ha sede nel Comune di Montepulciano (Provincia di Siena). Il cambio di sede all’interno dello stesso comune può essere deliberato dall’assemblea sociale e non comporta modifica statutaria. Il trasferimento della sede legale in altra città dovrà essere disposto con delibera dell’Assemblea e comporta la modifica dello statuto. Il domicilio dell’Associazione sarà temporaneamente ubicato presso l’abitazione del Presidente pro tempore in Via della Fonte, 34 – 53045 Loc. Valiano – Montepulciano (SI). A mezzo di specifica delibera del Consiglio Direttivo possono essere istituite diverse sedi operative e/o può essere modificata la sede legale ed operativa principale.

Art. 2 – Finalità

L’Associazione “Maestà del Ponte – APS”, più avanti chiamata per brevità Associazione, è un Ente non commerciale e senza scopo di lucro, che opera con finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale al fine di:

• contribuire a dare attuazione agli articoli 2, 3, 4 e 18 della Costituzione;

• consentire ai propri associati e ai cittadini in genere, attraverso l’attività esercitata, crescita civile e culturale, coesione sociale e miglioramento della qualità della vita;

• sostenere l’autonoma iniziativa di quanti concorrono, anche in forma associata, a perseguire il bene comune, ad elevare i livelli di cittadinanza attiva, di coesione e protezione sociale, favorendo la partecipazione, l’inclusione e il pieno sviluppo della persona;

• valorizzare il loro potenziale di crescita e di occupazione lavorativa;

• favorire particolarmente la partecipazione dei bambini, dei giovani, delle donne, degli anziani, dei cittadini comunque svantaggiati sul piano fisico, sociale, culturale, economico, alle attività di cui al titolo II del presente statuto, operando per tutelarne formalmente e concretamente i diritti, in particolare quali utenti e partecipanti alle attività organizzate dall’Associazione.

Nell’ambito delle finalità e dei principi generali, essa svolge in modo principale, in favore dei propri associati, dei loro familiari conviventi e di terzi, le attività di interesse generale previste dal presente statuto, in forma o di azione volontaria, o di mutualità, o di erogazione gratuita di servizi o di produzione o scambio di beni e servizi. L’associazione, in quanto non riconosciuta, è regolata inoltre dagli articoli 36 e seguenti del codice civile.

Art. 3 – Durata

La durata dell’Associazione è illimitata. Essa potrà essere sciolta solo con delibera dell’assemblea straordinaria degli associati, con le modalità previste dal presente statuto.

TITOLO II – ATTIVITA’ ESERCITATE

Art. 4 – Le attività dell’Associazione

L’Associazione esercita e organizza le seguenti attività, in conformità a quanto previsto dagli articoli 5, 6 e 7 del decreto legislativo 117/2017 e successive modificazioni, dal presente statuto e dalla normativa vigente, anche in collaborazione con altri Enti del Terzo Settore o altri soggetti pubblici e privati e anche mediante la conduzione di impianti, strutture e locali:

• Attività di interesse generale;

• Attività secondarie e strumentali all’attività istituzionale di interesse generale;

• Attività di raccolta fondi

Art. 5 – Attività di interesse generale

Per il raggiungimento delle proprie finalità, l’Associazione esercita e organizza in via principale e in modo prevalente, in conformità alle norme particolari che ne disciplinano l’esercizio, le seguenti attività di interesse generale di cui all’art. 5 del decreto legislativo 117/2017.

• lettera F ) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;

• lettera I) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;

• lettera K) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;

• lettera U) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;

• lettera V) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;

• lettera W) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all’articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all’articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;
• lettera Z) riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata.

Art. 6 – Attività secondarie e strumentali alle attività istituzionali di interesse generale

Per il raggiungimento delle proprie finalità, e al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, l’Associazione inoltre può esercitare e organizzare, a norma dell’art. 6 del decreto legislativo 117/2017, ulteriori attività, secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale di cui al presente statuto, secondo criteri e limiti definiti con decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 19 maggio 2021 n.107. In particolare, può effettuare:

a) attività commerciali strettamente funzionali a raggiungere gli scopi statutari e ogni altra attività connessa e funzionale al raggiungimento degli scopi associativi consentita agli enti senza fini di lucro dalle disposizioni legislative vigenti. L’individuazione di tali attività è demandata al Consiglio direttivo dell’associazione;

b) la somministrazione di alimenti e bevande al pubblico in occasione di particolari eventi o manifestazioni, per il periodo di svolgimento delle stesse, nei locali e/o negli spazi dove tali manifestazioni si svolgono, alle condizioni previste dall’art. 70 del decreto legislativo 117/2017;

c) in quanto affiliata AICS, Ente ricompreso tra quelli di cui all’articolo 3, comma 6, lettera e), della legge 25 agosto 1991, n. 287, iscritto nell’apposito registro, le cui finalità assistenziali sono riconosciute dal Ministero dell’Interno, la somministrazione di alimenti e bevande nei confronti dei propri iscritti, dei propri associati e dei familiari conviventi degli stessi, nonché nei confronti di altre associazioni di promozione sociale che svolgono la medesima attività e che per legge, regolamento, atto costitutivo o statuto fanno parte di un’unica organizzazione locale o nazionale, dei rispettivi associati o iscritti e dei tesserati dalle rispettive organizzazioni nazionali, presso le sedi in cui viene svolta l’attività istituzionale, a fronte di corrispettivi specifici, secondo la normativa vigente.

L’Associazione “Maestà del Ponte – APS” intende inoltre promuovere, in via prevalente, varie attività e in particolare:

  • Individuare, salvaguardare e divulgare i valori storici, culturali e sociali della frazione di Montepulciano Stazione, comune di Montepulciano (SI);
  • promuovere, organizzare e realizzare la tradizionale “Festa alla Maestà del Ponte” in onore della Madonna Regina della Pace ed il “Palio dei Somari” ad essa annesso;
  • promuovere, riscoprire, divulgare e trasmettere alle generazioni future la tradizione dei “Giochi Popolari” tipici dei ritrovi paesani di un tempo e della tradizione contadina quali, ad esempio, il Tiro alla Fune, il Gioco delle Zappe, l’Occhio alla Misura, l’Albero della Cuccagna, il Tiro all’Uovo, ecc.;
  • promuovere, riscoprire, divulgare e trasmettere alle generazioni future la tradizione dei “Giochi Medievali e Rinascimentali” tipici dei ritrovi paesani di un’epoca passata di cui si vuole aiutare a non perdere memoria;
  • promuovere l’Arte intesa nella sua accezione più ampia e nelle sue molteplici forme (pittura, scultura, fotografia, illustrazione, musica, letteratura, performance, teatro, videoarte, sport, scacchi, giochi da tavolo, giochi di strategia e di ruolo, etc), concepita sia come strumento di formazione e arricchimento umano e culturale, che come momento d’incontro  e interazione tra le persone.
  • attività culturali, ludiche, video ludiche, sportive, turistiche quali: convegni, dibattiti, incontri, seminari, tavole rotonde, mostre, proiezioni di film e documentari, concerti, attività di ballo di coppia e di gruppo, corsi di formazione e aggiornamento, manifestazioni sportive e viaggi.

Quanto sopra in maniera indicativa ed esplicativa ma non esaustiva.

Art. 7 – Attività di raccolta fondi

Per il raggiungimento delle proprie finalità, e al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, l’associazione può esercitare anche attività di raccolta fondi, secondo quanto previsto dagli art. 7 e 79 del decreto legislativo 117/2017, attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva. L’attività di raccolta fondi può essere realizzata sia occasionalmente, anche mediante offerte di beni di modico valore o di servizi ai sovventori, in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione, sia in forma organizzata e continuativa, anche mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico, secondo le Linee Guida adottate con Decreto Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 9 giugno 2022 e successive modificazioni e integrazioni.

TITOLO III – FUNZIONAMENTO E AMMINISTRAZIONE

Art. 8 – Gestione e modalità di svolgimento delle attività organizzate

Per la realizzazione delle sue attività, per la gestione sul territorio, a tutti i livelli, di progetti in materia di associazionismo sociale, per la realizzazione di specifici obiettivi, per la gestione diretta di determinati servizi, l’Associazione può collaborare con altri enti del terzo settore e con enti senza fini di lucro nonché con soggetti pubblici e privati. Può inoltre stipulare con essi accordi e convenzioni e promuovere e/o costituire e/o aderire, e/o collaborare con Associazioni, Istituti, Fondazioni, Cooperative, Imprese sociali e/o altri enti di carattere strumentale senza fini di lucro. Per la gestione e le modalità di svolgimento delle attività di interesse generale privilegia gli apporti che si basano sulle prestazioni personali, spontanee, volontarie e gratuite, senza fini di lucro, neanche indiretti e si avvale in modo prevalente dell’attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati.

Quando ciò sia necessario ai fini del perseguimento delle proprie finalità e allo svolgimento delle proprie attività, nei limiti di quanto previsto dall’art. 36 del decreto legislativo 117/2017, l’Associazione può ricorrere a prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, o di lavoro dipendente, o ad altre forme di collaborazione consentite dalla legge, anche dei propri associati.

Art. 9 – Apporto dei volontari

I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell’associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità. La loro qualifica è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l’associazione. La loro attività non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario. Ai volontari possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l’attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio Direttivo dell’Associazione, anche con i criteri di cui all’articolo 17 comma 4 del decreto legislativo 117/2017. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.

Secondo quanto previsto dagli articoli 17 e 18 del d.lgs. 117/2017, con le modalità di cui al decreto Ministero dello Sviluppo economico 6 ottobre 2021 e successive modificazioni e integrazioni, tutti i volontari devono essere assicurati contro le malattie e gli infortuni connessi allo svolgimento dell’attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso terzi, e coloro che svolgono la loro attività in modo non occasionale devono essere inoltre iscritti in un apposito registro.

Art. 10 – Esercizio Sociale, Bilancio d’Esercizio, Scritture Contabili, Bilancio Sociale

L’esercizio sociale si svolge dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno. Per ogni esercizio sociale il Consiglio Direttivo predispone, in conformità alla normativa vigente e alla modulistica definita con decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 5 marzo 2020 e successive modificazioni e integrazioni, il bilancio di esercizio, formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale, con l’indicazione, dei proventi e degli oneri, e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l’andamento economico e gestionale e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie.

Se l’Associazione ha conseguito ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate inferiori a 220.000,00 euro, il bilancio può essere redatto sotto forma di rendiconto di cassa.

Il Consiglio Direttivo documenta inoltre il carattere secondario e strumentale delle attività diverse dalle attività istituzionali o di raccolta fondi nella relazione di missione, o in un’annotazione in calce al rendiconto per cassa o in una nota integrativa al bilancio.

Il bilancio di esercizio deve rappresentare in maniera veritiera e corretta l’andamento economico e finanziario dell’associazione ed è corredato di tutti i documenti previsti dalla normativa vigente.

Esso deve essere approvato dall’Assemblea sociale entro il 30 aprile di ogni anno e depositato presso il Registro Unico del Terzo Settore entro il 30 giugno.

Le scritture contabili sono tenute a norma degli articoli 86 e 87 del decreto legislativo 117/2017 e successive modificazioni e integrazioni, per quanto applicabili.

Secondo quanto previsto dall’articolo 14 del decreto legislativo 117/2017, se l’Associazione ha conseguito ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate superiori a 1 milione di euro, deve essere redatto inoltre il bilancio sociale, con le modalità di cui alle linee guida approvate con decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 4 luglio 2019 e successive modificazioni e integrazioni.

Il bilancio sociale deve essere approvato dall’Assemblea entro il 30 aprile di ogni anno e depositato presso il registro unico del terzo settore entro il 30 giugno. Il bilancio sociale può essere redatto anche se non vi è obbligo di legge, qualora il Consiglio Direttivo dell’Associazione lo ritenga opportuno.

Art. 11 – Informativa sociale

Il bilancio di esercizio e le relazioni illustrative dello stesso, e il bilancio sociale, devono essere affissi presso la sede sociale, e trasmessi a tutti gli associati aventi diritto al voto oppure pubblicizzati per il tramite del sito sociale. Se i ricavi, le rendite, i proventi o le entrate comunque denominate sono superiori a 100.000,00 euro, o al diverso limite stabilito dalla normativa vigente, gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo, ai dirigenti nonché agli associati devono essere pubblicati sul sito internet dell’associazione o sul sito internet della Rete Associativa cui si aderisce.

Art. 12 – Patrimonio

Il patrimonio dell’Associazione è costituito:

• dai beni mobili e immobili di proprietà;

• dalle eccedenze degli esercizi annuali;

• da donazioni, erogazioni, lasciti;

• da quote di partecipazioni societarie;

• da obbligazioni e altri titoli pubblici;

• dal fondo di riserva;

• da altri accantonamenti e disponibilità patrimoniali.

Fa parte del patrimonio, oltre a quello esistente, ogni suo futuro incremento. Il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, è utilizzato per lo svolgimento dell’attività statutaria ai fini dell’esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale di cui al presente statuto. È vietata la distribuzione, anche indiretta, quest’ultima come definita dall’articolo 8 comma 3 del decreto legislativo 117/2017, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto con le modalità previste dal presente statuto.

Art. 13 – Fonti di finanziamento

Le fonti di finanziamento dell’Associazione sono costituite:

• dalle quote annuali di tesseramento degli associati;

• dai proventi della gestione del patrimonio;

• dal ricavato delle attività dell’Associazione;

• dalla gestione di servizi, progetti, strutture pubbliche e private;

• dai contributi degli associati e di altre persone fisiche;

• dai contributi di Enti Pubblici e privati;

• dalle convenzioni con Enti Pubblici;

• dalle erogazioni liberali;

• dai titoli di solidarietà;

• da attività commerciali strettamente funzionali a raggiungere gli scopi statutari.

Art. 14 – Libri sociali e Registro dei Volontari

L’Associazione si dota dei libri sociali obbligatori previsti dall’art. 15 del Decreto legislativo 117/2017. In particolare, a cura del Consiglio Direttivo, l’associazione deve tenere i seguenti libri:

a. libro degli associati, che può essere tenuto in formato elettronico;

b. libro delle adunanze e delle deliberazioni dell’Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico;

c. libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo.

Deve tenere inoltre il registro dei volontari di cui all’articolo 17 del d.lgs. 117/2017, in cui vanno iscritti tutti i volontari che svolgono la loro attività in maniera continuativa. Il registro può essere anche tenuto in formato elettronico, con le modalità di cui al decreto 6 ottobre 2021 del Ministero dello Sviluppo economico.

Nel caso sia istituito l’Organo di Controllo deve essere tenuto, a cura di tale Organo, il libro delle sue adunanze e deliberazioni.

Tutti gli associati in regola con il versamento delle quote sociali hanno diritto di esaminare i libri sociali. Allo scopo, possono accedere al luogo dove sono conservati, nei giorni e negli orari stabiliti dal Consiglio Direttivo. Possono inoltre ottenere copia delle deliberazioni adottate facendone richiesta al Presidente dell’Associazione, che provvederà a rilasciarla entro 7 giorni dal ricevimento della richiesta. Le modalità con cui presentare domanda e ogni altro aspetto organizzativo relativo sono stabiliti dal regolamento dell’Associazione.

TITOLO IV – GLI ASSOCIATI

Art. 15 – Adesione all’Associazione

L’associazione non dispone limitazioni all’ammissione degli associati, né con riferimento alle condizioni economiche né di qualsiasi altra natura. Possono pertanto aderire all’associazione, diventandone associati, tutte le persone fisiche e gli Enti del Terzo settore o comunque senza scopo di lucro che ne condividono i principi e le finalità, che accettano le regole del presente statuto, e che partecipano alle attività dell’associazione con la loro opera, con le loro competenze e conoscenze, contribuendo a realizzare gli scopi che l’Associazione si prefigge.

Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può mai essere inferiore al minimo stabilito dall’articolo 35 comma 1 del decreto legislativo 117/2017.

Se si associano altri enti del Terzo settore o senza scopo di lucro, il loro numero non può mai essere superiore al cinquanta per cento del numero delle associazioni di promozione sociale associate.

Per aderire all’Associazione si deve farne richiesta scritta al Consiglio Direttivo, con le modalità stabilite dal Regolamento. Nel caso di associati di minore età, la domanda è presentata da chi ne esercita la responsabilità genitoriale. Nel caso di altri Enti del Terzo settore o senza scopo di lucro, la domanda di adesione è presentata dal Legale rappresentante di tali Enti. Il Consiglio Direttivo, che può delegare in merito il suo Presidente, si pronuncia sulla richiesta non oltre 30 giorni dalla data della sua presentazione. Il richiedente deve essere informato dell’accoglimento della richiesta. In caso di mancato accoglimento, al richiedente deve essere trasmesso il provvedimento motivato del diniego. L’interessato, nei successivi trenta giorni, può chiedere che sull’istanza si pronunci l’Assemblea, che delibera sulla richiesta, se non esplicitamente convocata, in occasione della prima convocazione utile. L’accoglimento della richiesta dà diritto al rilascio immediato della tessera sociale purché siano contestualmente versate le quote sociali prescritte. Del rilascio deve essere fatta annotazione sul libro degli associati. La tessera ha valore annuale. Gli associati rinnovano il vincolo associativo tramite il rinnovo del tesseramento. Essi, con la domanda di adesione, eleggono domicilio per i rapporti sociali presso la sede dell’associazione. La quota sociale corrisposta dall’associato rappresenta unicamente un versamento periodico vincolante a sostegno economico dell’associazione, non costituisce in alcun modo titolo di proprietà o di partecipazione a proventi, non è in nessun caso rimborsabile, non è trasmissibile né rivalutabile neanche in caso di morte.

Lo status di associato, una volta acquisito, ha carattere permanente e può venir meno solo nei casi previsti dal presente statuto. Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio, né partecipazioni temporanee, né limitazioni in funzione della partecipazione alla vita associativa. Le modalità e le condizioni di associazione e ogni altro aspetto della partecipazione alla vita associativa, per quanto non espressamente previsto dal presente statuto, sono disciplinate dal regolamento dell’associazione.

Art. 16 – Diritti degli associati

Gli associati hanno diritto:

a) a concorrere all’elaborazione del programma dell’Associazione, nonché a partecipare alle attività e alle manifestazioni da essa promosse e alla vita associativa in genere, previo l’adempimento degli obblighi e delle obbligazioni che esse comportano;

b) ad usufruire delle assicurazioni, agevolazioni e convenzioni legate al possesso della tessera sociale;

c) a frequentare i locali dell’associazione;

d) a partecipare alle assemblee;

e) ad approvare e modificare lo statuto e i regolamenti;

f) ad approvare i bilanci;

g) ad eleggere gli organi sociali e farsi eleggere negli stessi;

h) a prendere visione dei libri sociali.

È garantita la libera eleggibilità degli organi amministrativi, secondo il principio del voto singolo. Tutti gli associati maggiorenni, iscritti da almeno tre mesi e in regola con il tesseramento e con il versamento delle quote associative, hanno diritto ad essere eletti. Tutti gli associati iscritti da almeno tre mesi e in regola con il tesseramento e con il versamento delle quote associative, hanno diritto di elettorato attivo. Gli associati di minore età acquisiscono il diritto ad esercitare il voto al raggiungimento della maggiore età; sino ad allora sono rappresentati nei rapporti sociali da chi ne esercita la responsabilità genitoriale.

Tutti gli associati delle associazioni aderenti possono essere eletti a far parte degli organi sociali. Gli Enti del Terzo Settore o senza scopo di lucro aderenti all’Associazione sono rappresentati in assemblea dal loro legale rappresentante.

Art.17 – Doveri degli associati

Gli associati sono tenuti:

a) a sostenere le finalità dell’Associazione;

b) all’osservanza dello statuto, dei regolamenti e delle deliberazioni assunte dagli organi sociali;

c) a versare alle scadenze stabilite le quote sociali decise dagli organismi dirigenti, comprese le eventuali quote straordinarie, e gli eventuali corrispettivi specifici per la partecipazione alle attività di interesse generale richiesti dall’Associazione;

d) ad adempiere, nei termini previsti, alle obbligazioni assunte nei confronti dell’Associazione e/o derivanti dall’attività svolta;

e) a rimettere la risoluzione di eventuali controversie interne all’operato degli organi statutari dell’Associazione.

Art. 18 – Perdita della qualifica di associato

Gli associati perdono tale qualifica:

a) per dimissioni;

b) per scioglimento volontario dell’Associazione;

c) per decesso;

d) per esclusione, a seguito di morosità o perdita dei requisiti richiesti dallo statuto;

e) per espulsione o radiazione a seguito di sanzione comminata in conseguenza di gravi infrazioni alle norme dell’Associazione;

f) per mancato rinnovo della tessera sociale nei termini previsti dal Regolamento. Competente in merito all’esclusione, alla radiazione o all’espulsione degli associati, è il Consiglio Direttivo dell’Associazione, che opera con deliberazioni motivate. Contro tali deliberazioni, l’associato può ricorrere, entro 60 giorni dalla data in cui il provvedimento gli è stato comunicato, all’assemblea sociale, che delibera sulla richiesta, se non esplicitamente convocata, in occasione della prima convocazione utile.

L’associato può sempre recedere dall’associazione. Il recesso ha effetto con lo scadere dell’anno associativo in corso. In caso di recesso, decadenza, esclusione, espulsione, radiazione, decesso, o scioglimento dell’Associazione, gli associati o i loro eredi non hanno diritto di chiedere la divisione del fondo comune né pretendere la restituzione della quota o del contributo versato.

TITOLO V – ORGANI DELL’ASSOCIAZIONE

Art. 19 – Organi Sociali

Sono Organi dell’Associazione:

• L’Assemblea Sociale;

• Il Consiglio Direttivo;

• Il Presidente.

Qualora istituito, è organo sociale anche l’Organo di Controllo.

Art. 20 – L’Assemblea Sociale

È il massimo organo dell’Associazione e determina l’applicazione degli indirizzi generali di carattere politico e programmatico. È composta dagli associati in regola con il tesseramento e il versamento delle quote associative alla data della sua convocazione. Hanno diritto al voto tutti gli associati iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati. Gli associati di minore età sono rappresentati in assemblea da chi ne esercita la responsabilità genitoriale.

L’Assemblea è convocata e presieduta dal Presidente dell’Associazione. Le convocazioni possono essere effettuate con pluralità di mezzi e devono riportare l’ordine del giorno, la data, l’orario il luogo e le modalità di svolgimento e devono essere rese note con un preavviso di almeno 7 giorni dalla data di svolgimento.

In via ordinaria si riunisce una volta l’anno, entro il 30 aprile di ogni anno.

In via straordinaria, si riunisce ogni qualvolta lo richiedano al suo Presidente un decimo degli associati aventi diritto al voto, o quando lo richieda la maggioranza dei componenti il Consiglio Direttivo o il Presidente stesso, il quale provvederà alla convocazione dell’assemblea entro i 15 giorni dalla richiesta e alla celebrazione entro i successivi 15 giorni.

Si riunisce presso la sede sociale o nel diverso luogo indicato nella convocazione e può svolgersi anche a distanza, mediante mezzi di telecomunicazione, o in forma mista, secondo quanto previsto dall’art. 24 del presente statuto.

Quale Assemblea ordinaria:

• approva entro il 30 aprile di ogni anno il bilancio di esercizio dell’esercizio sociale precedente;

• approva entro gli stessi termini, qualora previsto, il bilancio sociale;

• approva i regolamenti, compreso l’eventuale regolamento dei lavori assembleari, e le loro modificazioni

• nomina e revoca i componenti gli organi sociali;

• nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;

• delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;

• delibera sui ricorsi degli associati in merito al mancato accoglimento della domanda di adesione o ai provvedimenti di esclusione, radiazione, espulsione;

• delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall’atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza;

• delibera sulle altre materie eventualmente all’ordine del giorno.

Quale Assemblea straordinaria:

• approva e modifica lo statuto;

• delibera la trasformazione, la fusione o la scissione dell’associazione;

• delibera lo scioglimento dell’associazione e la devoluzione del suo patrimonio;

• delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall’atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza;

• delibera sulle altre materie eventualmente all’ordine del giorno.

In tutte le assemblee ordinarie, per la validità delle riunioni, in prima convocazione è sempre necessaria la presenza di almeno la metà più uno dei suoi componenti; in seconda convocazione, che non può tenersi nello stesso giorno della prima, la riunione è valida qualunque sia il numero degli intervenuti, conformemente alle disposizioni del Codice Civile.

Nelle assemblee straordinarie che approvano e modificano lo statuto, deliberano la trasformazione, la fusione o la scissione dell’associazione, deliberano lo scioglimento dell’associazione, per la validità delle riunioni sono necessari i quorum costitutivi di cui rispettivamente agli articoli 26, 27 e 28 del presente statuto.

In tutte le assemblee, tranne che per quelle relative alla modifica dello statuto, alla trasformazione, fusione e scissione dell’Associazione, allo scioglimento dell’Associazione e alla devoluzione del suo patrimonio di cui agli articoli 26, 27 e 28 del presente statuto, le delibere sono assunte a maggioranza dei voti dei presenti. Tutte le delibere dovranno essere riportate nel libro delle adunanze e delle deliberazioni dell’assemblea sociale.

Gli associati possono farsi rappresentare nelle riunioni da un altro associato mediante delega scritta, anche in calce all’avviso di convocazione. In tutte le assemblee, ogni associato ha diritto a un voto e può essere titolare di un’altra delega oltre alla sua. Ai rappresentanti degli associati che siano enti del Terzo settore, con delibera dell’assemblea sociale, sulla base del numero degli associati, possono essere attribuiti sino ad un massimo di 5 voti. Per eleggere i candidati alle diverse cariche sociali, si vota sempre a scrutinio segreto, con la possibilità di poter ricorrere all’ausilio di strumenti elettronici. Le altre votazioni possono essere effettuate per alzata di mano con controprova o per appello nominale. Si applica l’articolo 2373 del Codice civile, in quanto compatibile.

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno voto. Non possono partecipare alle assemblee, né votare nelle stesse, i soggetti non in regola con il pagamento delle quote sociali.

Art. 21 – Il Consiglio Direttivo

È eletto dall’Assemblea Sociale. È composto da un minimo di 3 a un massimo di 13 membri compreso il Presidente. La maggioranza dei suoi componenti è scelta tra le persone fisiche associate ovvero indicate dagli enti giuridici associati. I suoi componenti durano in carica 5 anni e comunque fino all’assemblea ordinaria che procede al rinnovo delle cariche sociali e all’approvazione del bilancio di esercizio, e sono rieleggibili.

Il Consiglio Direttivo decade prima della fine del mandato quando l’assemblea sociale non approva il bilancio d’esercizio o quando il totale dei suoi componenti sia ridotto a meno della metà.

Esso ha i seguenti ruoli, compiti e poteri:

• mantiene rapporti con gli Enti Locali e gli altri Enti e Istituzioni del territorio;

• elabora progetti finalizzati a finanziamenti regionali, nazionali, comunitari, di altri enti pubblici e di soggetti privati;

• attua gli indirizzi dell’Assemblea Sociale;

• assegna gli incarichi di lavoro;

• approva i programmi di Attività;

• approva tutti gli atti e i contratti di ogni genere inerenti alla attività sociale;

• coadiuva il Presidente nella predisposizione dei bilanci e dei regolamenti da presentare all’Assemblea per l’approvazione;

• elegge al suo interno, su proposta del suo Presidente, uno o più vicepresidenti. In caso di più vicepresidenti, ad uno di essi è conferita la qualifica di vicario;

• delibera circa l’ammissione degli associati, con la possibilità di delegare in merito il Presidente dell’associazione, nonché l’esclusione, l’espulsione e la radiazione degli stessi;

• delibera in merito a tutto quanto non sia per legge o per statuto di competenza di altri organi;

Il Consiglio Direttivo è insediato dal Presidente dell’Associazione, che lo presiede, entro 15 giorni dalla sua elezione. In via ordinaria, si riunisce di norma ogni due mesi. In via straordinaria, si riunisce ogni qualvolta lo richiedano al suo Presidente, la maggioranza degli associati aventi diritto al voto, o un terzo dei membri del Consiglio direttivo, o il Presidente stesso, il quale provvederà alla convocazione entro 15 giorni dalla richiesta e alla celebrazione entro i successivi 15 giorni.

Sia in via ordinaria che straordinaria, è convocato dal suo Presidente.

Per la validità delle sue riunioni è richiesta la presenza della maggioranza dei componenti. Si riunisce presso la sede sociale o nel diverso luogo indicato nella convocazione e può svolgersi anche a distanza, mediante mezzi di telecomunicazione, o in forma mista, secondo quanto previsto dall’art. 24 del presente statuto. Le convocazioni possono essere effettuate con pluralità di mezzi e devono riportare l’ordine del giorno, la data, l’orario il luogo e le modalità di svolgimento e devono essere rese note con un preavviso di almeno 3 giorni dalla data di svolgimento. Delibera sulle questioni all’ordine del giorno. Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti e dovranno essere riportate nel libro delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio direttivo. I membri del Consiglio Direttivo devono chiedere l’iscrizione della loro nomina nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, con le modalità e nei termini previsti dall’art. 26 del DLGS 117/2017. Il potere di rappresentanza attribuito ai membri del Consiglio Direttivo è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Al conflitto di interessi dei membri del Consiglio Direttivo si applica l’articolo 2475 -ter del codice civile.

Art. 22 – Il Presidente

È eletto direttamente dal Consiglio Direttivo durante la prima riunione immediatamente successiva alla Assemblea di elezione del Consiglio Direttivo stesso. Dura in carica 5 anni e comunque fino all’assemblea ordinaria che procede al rinnovo delle cariche sociali, ed è rieleggibile. Il Presidente decade prima della fine del mandato quando l’assemblea sociale non approva il bilancio d’esercizio. Ha la rappresentanza legale dell’Associazione e, nei confronti dei terzi, esercita i poteri di firma e di ordinaria amministrazione.

Su specifica delega del Consiglio Direttivo, esercita i poteri di straordinaria amministrazione.

Propone al Consiglio direttivo la nomina di uno o più Vicepresidenti.

Predispone il bilancio di esercizio e l’eventuale bilancio sociale, e le relazioni relative.

Esercita tutti i poteri, i ruoli e le funzioni che lo statuto o la legge non attribuiscono ad altri organi sociali. In caso di assenza o impedimento è sostituito dal Vicepresidente vicario, che ne assume tutti i poteri.

Art. 23 – L’Organo di Controllo

Qualora l’Associazione abbia superato per due esercizi consecutivi due dei limiti fissati dall’art. 30 comma 2 del decreto legislativo 117/2017, l’Assemblea sociale, a norma dello stesso articolo, deve nominare l’Organo di Controllo, anche monocratico, i cui componenti devono possedere i requisiti, ed esercitano le prerogative, di cui allo stesso articolo 30. Essi durano in carica cinque anni e sono rieleggibili. L’organo di controllo, qualora tutti i suoi componenti siano revisori legali dei conti iscritti nell’apposito registro, esercita inoltre la revisione legale dei conti, nel caso di superamento dei limiti di cui all’art.31 del decreto legislativo 117/2017, e nel caso in cui non sia nominato un soggetto appositamente incaricato di tale revisione.

L’Organo di Controllo può inoltre essere istituito per volontà dell’Assemblea, anche se non ricorre obbligo di Legge. L’organo di controllo vigila sull’osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, nonché sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esercita inoltre compiti di monitoraggio dell’osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale da parte dell’Associazione.

Art. 24 – Norme comuni allo svolgimento delle riunioni degli organi mediante mezzi di telecomunicazione

Le riunioni dell’Assemblea, ai sensi dell’art. 24 del Decreto Legislativo 117/2017, e le riunioni degli altri organi statutari, possono essere svolte mediante mezzi di telecomunicazione, e l’espressione del voto può avvenire in via elettronica, purché sia possibile verificare l’identità dell’associato che partecipa e vota. In caso di voto sulle persone, deve essere garantita la sua segretezza. In ogni caso, devono essere assicurati contestualità del procedimento decisionale, rispetto sostanziale del metodo collegiale e dei principi di buona fede e parità di trattamento, diritto all’informazione. È possibile tenere le riunioni anche in forma mista, con partecipanti in video conferenza e altri presenti in un predeterminato luogo fisico, alle stesse condizioni di cui sopra.

TITOLO VI – DISPOSIZIONI VARIE E FINALI

Art. 25 – Iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore

Ai sensi dell’articolo 11 del Decreto Legislativo 117/2017 l’Associazione si iscrive nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) di cui agli articoli 45 e seguenti del Decreto Legislativo 117/2017 e una volta iscritta indica gli estremi dell’iscrizione negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico. Ai sensi del Decreto del Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali n.106 del 15 settembre 2020, essa si iscrive tramite il proprio legale rappresentante o la rete associativa cui aderisce, fornendo le informazioni di cui all’articolo 48 dello stesso decreto nonché la propria natura di ente non commerciale per le finalità di cui all’articolo 83 dello stesso decreto.

Iscrive inoltre nel Registro Unico tutte le eventuali modifiche alle informazioni fornite, entro i termini previsti dalla normativa vigente Sino all’iscrizione dell’Associazione nella sezione “Associazioni di Promozione Sociale” del RUNTS, l’acronimo APS o la denominazione Associazione di Promozione Sociale non possono essere usati nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico.

Art. 26 – Modifiche allo statuto dell’Associazione

Per le modifiche da apportare allo statuto, è indispensabile, in prima e seconda convocazione, la presenza della maggioranza degli associati e il voto favorevole di almeno i due terzi dei presenti. Non raggiungendosi tale quorum, è possibile dare luogo ad una terza ed eventualmente ad una quarta convocazione. In terza convocazione, la riunione è valida se è presente almeno il 30% degli associati; in quarta convocazione, se è presente almeno il 20% degli associati. In entrambi i casi, le modifiche sono approvate con il voto favorevole di almeno due terzi dei presenti.

Art. 27 – Trasformazione, fusione e scissione dell’Associazione

L’assemblea degli associati può deliberare la trasformazione, la fusione e la scissione dell’Associazione ai sensi dell’articolo 42 bis del codice civile. Il quorum costitutivo e quello deliberativo sono gli stessi previsti per l’approvazione delle modifiche statutarie.

Art. 28 – Scioglimento dell’Associazione e devoluzione del patrimonio

Per deliberare lo scioglimento dell’Associazione e la devoluzione del suo patrimonio occorre, secondo le disposizioni dell’art. 21 del Codice civile, il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati. In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell’Ufficio di cui all’articolo 45, comma 1, del decreto legislativo 117/2017, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri Enti del Terzo Settore.

A tal fine l’Assemblea nominerà un Collegio dei Liquidatori. Per la nomina di ciascun membro del Collegio è necessario il voto favorevole dei tre quarti degli associati.

Art. 29 – Rimandi al Regolamento dell’Associazione, al codice civile e alla normativa di settore

L’Associazione si dota di un Regolamento che disciplina sia le materie previste dal presente Statuto sia quanto ulteriormente necessario per il suo funzionamento. Per quanto non contemplato nel presente Statuto e nel Regolamento, si applica quanto disposto dal decreto 117/2017 e successive modificazioni e, in quanto compatibili, si applicano le norme del Codice civile e le relative disposizioni di attuazione, nonché la normativa specifica di settore. Per quanto non è riconducibile alle suddette norme, decide l’Assemblea a maggioranza assoluta dei partecipanti.

Letto, approvato e sottoscritto in Assemblea Straordinaria in data 27 Febbraio 2024 e sottoscritto per conto del Consiglio Direttivo dal Presidente, dal vicePresidente e dal Segretario in data 28 Febbraio 2024.

Il presente Statuto ha decorrenza a far data dalla sua Registrazione.